Art. 121
Titolo IIICapo I

Art. 121

167 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
Se il giovine è ammesso in convitto nella seconda metà di un quadrimestre, la retta e la quota fissa del quadrimestre corrente sono ridotte alla metà. Il Consiglio di amministrazione può concedere, poi, l'esonero dal pagamento delle rette e quote quadrimestrali non scadute alle famiglie di quei giovani che, per gravi eccezionali circostanze, siano costretti a lasciare il convitto: può ordinare anche la restituzione delle rate di retta e di quota fissa già pagate per i mesi non incominciati alle famiglie dei giovani allontanati dal convitto per ragioni disciplinari o per malattia riconosciuta dal medico del convitto. Le famiglie dei convittori i quali, riprovati nell'esame autunnale, vengono immediatamente ritirati, sono tenute soltanto al pagamento del mese in corso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-121