Titolo III›Capo I
Art. 120
166 / 205In vigore dal 1 ott 1925
La retta e la quota fissa sono dovute per il solo mese in corso, quando il convittore, avendo terminato gli studi medi che si possano compiere nella sede, lasci nello stesso mese il convitto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-120