Art. 120
Titolo IIICapo I

Art. 120

166 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
La retta e la quota fissa sono dovute per il solo mese in corso, quando il convittore, avendo terminato gli studi medi che si possano compiere nella sede, lasci nello stesso mese il convitto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-120