Titolo III›Capo I
Art. 118
164 / 205In vigore dal 1 ott 1925
Il rettore ha facoltà di allontanare dal convitto il convittore la cui famiglia non paghi in tempo le rate della retta e della quota fissa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-118