Art. 118
Titolo IIICapo I

Art. 118

164 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
Il rettore ha facoltà di allontanare dal convitto il convittore la cui famiglia non paghi in tempo le rate della retta e della quota fissa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-118