Titolo III›Capo I
Art. 115
161 / 205In vigore dal 1 ott 1925
Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di graduare la retta per gli alunni delle scuole medie inferiori e superiori e delle scuole elementari, o di istituire una retta unica per tutti gli alunni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-115