Art. 109
Capo V

Art. 109

137 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
L'economo provvede alle spese dei convittori nei limiti del deposito di cui all'. Quando il deposito sia esaurito, l'economo sospende qualsiasi anticipazione, salvo autorizzazione scritta del rettore, che in tal caso assume la diretta responsabilità della spesa.
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