Art. 108
Capo V

Art. 108

136 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
Se i crediti del convitto non siano puntualmente soddisfatti, l'economo denuncia al rettore per iscritto, entro venti giorni dalla scadenza, i debitori morosi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-108