Art. 107
Capo V

Art. 107

135 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
L'economo adempie il servizio di cassa, giusta le norme prescritte dal regolamento di contabilità. Assiste alla verifica di cassa fatta dal rettore e ogni mese presenta la situazione di cassa. Ogni convitto deve essere provveduto di cassa forte. Il regolamento di contabilità stabilisce quali siano i valori e i titoli che debbano essere custoditi nella cassa forte e i modi della custodia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-107