Art. 105
Capo V

Art. 105

133 / 205
In vigore dal 1 ott 1925
L'economo disimpegna, seguendo le norme stabilite dal rettore, il servizio amministrativo e contabile del convitto e tiene il conto separato di ciascun convittore. La cauzione, che l'economo è tenuto a prestare a norma dell' del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, è fissata dal Consiglio d'amministrazione, in misura non inferiore a L. 2000. La cauzione deve essere prestata entro tre mesi dalla nomina ad economo, mediante deposito di numerario nella Cassa depositi e prestiti, o mediante vincolo di certificati nominativi di rendita sul debito pubblico dello Stato.
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