Art. 10
Capo II

Art. 10

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In vigore dal 1 ott 1925
Il Consiglio si aduna normalmente una volta il mese. Convocazioni straordinarie possono essere indette dal rettore, oppure per determinazione della giunta per l'istruzione media o del Ministro della pubblica istruzione o, infine, su richiesta scritta da parte di almeno due consiglieri, semprechè, in quest'ultimo caso, il rettore giudichi che l'argomento indicato nella richiesta rientri nelle attribuzioni del Consiglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009#art-10