Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 8 set 1925
Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto le Amministrazioni dei Comuni interessati provvederanno di accordo al regolamento delle rispettive attività e passività. Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano incaricati dell'amministrazione di detti Comuni. In difetto o in caso di dissenso provvederà il Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-08-07;1533#art-3