Art. 3
3 / 4In vigore dal 8 set 1925
Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto le Amministrazioni dei Comuni interessati provvederanno di accordo al regolamento delle rispettive attività e passività.
Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano incaricati dell'amministrazione di detti Comuni.
In difetto o in caso di dissenso provvederà il Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-08-07;1533#art-3