Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 12 set 1925
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura; Visto l'art. 8 del regolamento approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955, per l'applicazione del decreto-legge suddetto; Visto il Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1957, che approva la tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le otto ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: La voce n. 2 della tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, è modificata come segue: «Industria dei laterizi a mano e a macchina. Per quattro mesi all'anno, fermo restando il disposto della voce n. 27 della presente tabella».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-08-07;1478#art-1