Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 3 set 1925
Su deliberazione del Consiglio d'amministrazione, il personale attualmente in carica potrà essere conservato con rispetto ai diritti acquisiti di trattamento economico e di carriera. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1925. VITTORIO EMANUELE. Nava. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1925. Atti del Governo, registro 239, foglio 101. - Casati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-07-08;1383#art-9