Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 3 set 1925
Il direttore sarà assicurato all'Istituto nazionale delle assicurazioni, il personale tecnico superiore e di servizio sarà iscritto presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-07-08;1383#art-7