Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 3 set 1925
Il personale della Scuola si compone del direttore che viene nominato dal Consiglio di amministrazione, ma la cui nomina dev'essere approvata dal Ministero dell'economia nazionale, e del personale inferiore e di servizio strettamente necessario al funzionamento della Scuola, nominato dal Consiglio d'amministrazione su proposta del direttore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-07-08;1383#art-5