Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 3 set 1925
L'Ente Scuola agraria di fondazione Angelo Cecon, in Dignano, mette a disposizione della Scuola quanto costituisce il suo patrimonio immobiliare e mobiliare. Contribuiscono nelle spese di mantenimento lo Stato, con annue lire 20,000, stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale al cap. 52 (all. 7, n. 40) dell'esercizio 1925-26 e corrispondenti degli esercizi a venire; la provincia dell'Istria con L. 3000 annue; il comune di Dignano d'Istria con L. 3000 annue.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-07-08;1383#art-3