Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 17 mag 1925
Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni che finora hanno regolato l'ordinamento della Regia accademia di commercio di Trieste. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 aprile 1925. VITTORIO EMANUELE. Nava - Dè Stefani. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1925. Atti del Governo, registro 235, foglio 172. - Granata.
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