Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 17 mag 1925
Limitatamente ai posti in organico sarà confermato nel ruolo del Regio istituto-scuola commerciale di Trieste il personale effettivo già a carico dello Stato e che presta servizio in quella Scuola. Nei limiti delle somme stabilite per contributi ordinari potranno essere confermati come titolari fuori ruolo anche gli insegnanti effettivi le cui cattedre, nella pianta organica, non fossero comprese fra quelle da assegnarsi ad insegnanti titolari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-04-02;501#art-6