Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 17 mag 1925
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE. RE D'ITALIA Vista la legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'ordinamento dell'istruzione media commerciale; Visto il decreto Ministeriale 2 agosto 1924, registrato alla Corte dei conci il 9 agosto 1924, reg. n. 7 Ministero economia nazionale, foglio n. 236, con il quale la Regia accademia di commercio di Trieste è stata riconosciuta come Regio istituto commerciale alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale: Vista la deliberazione in data 27 febbraio 1925, con la quale la provincia di Trieste ha assegnato un contributo annuo di L. 10,000 al Regio istituto commerciale di Trieste; Vista la deliberazione in data 6 febbraio 1925, con la quale il comune di Trieste si è assunto l'obbligo di fornire al Regio istituto commerciale di Trieste i locali occorrenti, di provvedere alla loro manutenzione ed alle spese per la fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento; Vista la deliberazione in data 23 maggio 1924, con la quale la Camera di commercio ed industria di Trieste ha assegnato un contributo annuo di L. 20,000 al Regio istituto commerciale di Trieste; Ritenuta la necessità di uniformare l'ordinamento del Regio istituto commerciale di Trieste alle norme sancite dal citato R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze. Abbiamo decretato e decretiamo: Il Regio istituto commerciale di Trieste è costituito, in conformità del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, in Ente pubblico autonomo con personalità giuridica propria sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero dell'economia nazionale. Al Regio istituto commerciale di Trieste rimane annessa la scuola commerciale già esistente ed esso perciò assume il titolo di Regio istituto-scuola commerciale di Trieste.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-04-02;501#art-1