Statuto›Capo IX
Art. 77
77 / 78In vigore dal 26 mar 1925
Finché rimarrà in servizio l'attuale economo, continuerà a tenere il servizio di cassa. Egli usufruirà dello stipendio spettantegli a norma della tabella E, e di un assegno annuo ad personam di L. 2200.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-77