Art. 77
StatutoCapo IX

Art. 77

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In vigore dal 26 mar 1925
Finché rimarrà in servizio l'attuale economo, continuerà a tenere il servizio di cassa. Egli usufruirà dello stipendio spettantegli a norma della tabella E, e di un assegno annuo ad personam di L. 2200.
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