Statuto›Sez. II
Art. 71
24 / 78In vigore dal 26 mar 1925
Al personale tecnico e subalterno possono essere inflitte le
seguenti punizioni
a) multa;
b) sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a 15 giorni;
c) licenziamento.
La multa è inflitta dal capo della segreteria. La sospensione ed il licenziamento sono deliberati dal Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-71