Art. 71
StatutoSez. II

Art. 71

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In vigore dal 26 mar 1925
Al personale tecnico e subalterno possono essere inflitte le seguenti punizioni a) multa; b) sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a 15 giorni; c) licenziamento. La multa è inflitta dal capo della segreteria. La sospensione ed il licenziamento sono deliberati dal Consiglio di amministrazione.
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