Art. 68
StatutoSez. II

Art. 68

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In vigore dal 26 mar 1925
Il personale tecnico e subalterno è nominato dal Rettore, udito il Consiglio di amministrazione previa presentazione dei documenti specificati sub lettere a, b, c, d. dell'. Gli aspiranti ai posti di tecnico e subalterno dovranno inoltre comprovare di aver ottenuto il proscioglimento del l'obbligo scolastico, tenuto conto di quante disponi in materia il Capo III del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126.
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