Statuto›Sez. I
Art. 64
71 / 78In vigore dal 26 mar 1925
Al personale d'amministrazione e di biblioteca posarono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) Ammonizione;
b) Censura;
c) Sospensione dello stipendio da 3 giorni a un mese;
d) Sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a tre mesi;
e) Licenziamento.
L'ammonizione è data verbalmente dal Rettore presidente del Consiglio d'amministrazione, per negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio e per tutte le mancanze che non siano tali da ledere l'onore e la dignità dell'impiegato, e non costituiscano gravi insubordinazioni.
La censura è inflitta per iscritto, udite le giustificazioni dell'interessato, dallo stesso Rettore per recidiva nei fatti che hanno dato luogo alla ammonizione.
Le punizioni di cui alle lettere c, d, e, sono inflitte dal Rettore su deliberazione del Consiglio di amministrazione, per abituale mancanza ai doveri d'ufficio o per grave insubordinazione o per atti che comunque ledano la dignità e l'onore dell'impiegato. Il Consiglio di amministrazione delibera preda contestazione degli addebiti e in seguito alle difese dell'incolpato. I capi d'accusa sono comunicati per iscritto all'interessato, il quale potrà presentare le sue discolpe entro un termine, che verrà stabilito, caso per caso, dal Consiglio di amministrazione.
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