Statuto›Sez. I
Art. 61
68 / 78In vigore dal 26 mar 1925
Il Consiglio d'amministrazione potrà con suo atto deliberativo prescrivere tutte le altre norme che ritenesse necessarie ed opportune per il concorso, con l'osservanza sempre delle disposizioni di legge protettive degli invalidi e mutilati di guerra e degli ex combattenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-61