Art. 60
StatutoSez. I

Art. 60

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In vigore dal 26 mar 1925
Per il posto di Segretario e di Ragioniere-economo la Commissione giudicatrice forma una terna degli eleggibili, e la nomina viene deliberata dal Consiglio di amministrazione, entro la terna. Per gli altri impieghi ed uffici forma una graduatoria, ed il Consiglio di amministrazione nomina il primo. In caso di rinuncia, nomina successivamente gli altri graduati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-60