Art. 6
StatutoCapo II

Art. 6

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In vigore dal 22 apr 1930
La Facoltà di giurisprudenza e la Scuola di farmacia propongono ad ogni biennio il rispettivo Preside o Direttore in una adunanza convocata dal Rettore. Partecipano alla votazione tutti i professori, sia di ruolo, che incaricati, ma non può essere Preside o Direttore che un professore stabile. In mancanza di un professore stabile potrà essere proposto a Preside o Direttore un professore di ruolo anche non stabile della Facoltà o della Scuola.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-6