Statuto›Capo II
Art. 6
6 / 78In vigore dal 22 apr 1930
La Facoltà di giurisprudenza e la Scuola di farmacia propongono ad ogni biennio il rispettivo Preside o Direttore in una adunanza convocata dal Rettore.
Partecipano alla votazione tutti i professori, sia di ruolo, che incaricati, ma non può essere Preside o Direttore che un professore stabile.
In mancanza di un professore stabile potrà essere proposto a Preside o Direttore un professore di ruolo anche non stabile della Facoltà o della Scuola.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-6