Art. 51
StatutoCapo VI

Art. 51

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In vigore dal 26 mar 1925
Alla fine del 4° anno il candidato dovrà presentarsi alla 2° parte dell'esame di diploma, nella quale dimostrerà la sua conoscenza dei medicamenti, delle droghe e piante medicinali, e dovrà rispondere sull'arte del ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione farmaceutica.
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