Art. 45
StatutoCapo VI

Art. 45

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In vigore dal 22 apr 1930
All' esame di laurea in giurisprudenza è ammesso lo studente che abbia conseguito l'approvazione in tutti gli esami di profitto, e si sia uniformato ai disposti degli articoli 84 e S5 del regolamento generale universitario 6 aprile 1924, n. 674. Detto esame di laurea consiste: a) nella presentazione di una dissertazione scritta sopra un tema liberamente scelto dal candidato nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami di profitto; b) in una disputa sulla detta dissertazione; c) in una discussione sopra tutte od alcune delle tesi liberamente scelte dal candidato, in numero non minore di 3, nelle materie professate nella Facoltà esclusa quella cui si riferisce la dissertazione. COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1929, N. 2475.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-45