Statuto›Capo VI
Art. 39
46 / 78In vigore dal 26 mar 1925
I provvedimenti disciplinari persi a carico degli studenti devono essere registrati nella carriera scolastica di essi, e trascritti conseguentemente nei fogli di congedo eventualmente domandati per il trasferimento ad altra sede.
I provvedimenti disciplinari presi in altra Università o Istituto superiore, e risultanti dai fogli di congedo o da dirette comunicazioni, saranno integralmente applicati nella Università di Urbino, qualora lo studente punito vi si trasferisca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-39