Art. 38
StatutoCapo VI

Art. 38

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In vigore dal 26 mar 1925
Dell'applicazione delle pene di 2°, 3° e 4° grado viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente. Dell'applicazione della pena di 5° grado viene data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno. Non può essere iscritto all'Università uno studente, al quale sia stata applicata da altre Università o da altro Istituto superiore la pena di 5° grado, prima che la pena sia stata interamente scontata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-38