Statuto›Capo VI
Art. 37
44 / 78In vigore dal 26 mar 1925
La mancanza disciplinare è comunicata per il tramite del Preside della Facoltà o del Direttore della Scuola al Rettore, il quale giudica se si tratta di mancanza lieve o grave.
Per le mancanze lievi si dà l'ammonizione, che viene in fatta direttamente dal Rettore, udito lo studente nelle sue discolpe.
Per le mancanze gravi, o por la recidiva di mancanze lievi, il Rettore deferisce lo studente al Consiglio di Facoltà o Scuola che giudica a maggioranza di voti, e può applicare le pene di cui ai nn. 2, 3 e 4. Per l'applicazione della pena di cui al n. 5, il Rettore deferisce lo studente al Senato Accademico, il quale stabilisce la durata della esclusione.
Per le pene inflitte dal Consiglio di Facoltà o Scuola lo studente può appellarsi al Consiglio generale dei professori.
Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.
Il rapporto per il giudizio della Facoltà o Scuola viene comunicato dal Rettore allo studente 10 giorni prima di quello fissato per la riunione della Facoltà o Scuola, che deve giudicare.
Nei suoi poteri discrezionali il Rettore può ridurre tale termine.
Lo studente ha diritto di presentare per iscritto le sue discolpe, e deve, a sua richiesta, essere udito.
Se il rapporto non può essere comunicato allo studente per mancanza di indirizzo o per cambiamento di domicilio, viene pubblicato nell'albo dell'Università.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-37