Art. 36
StatutoCapo VI

Art. 36

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In vigore dal 26 mar 1925
Le punizioni che le autorità accademiche possono applicare agli studenti al fine di mantenere la disciplina scolastica sono: 1° Ammonizione; 2° Sospensione da uno o più gruppi di esame di profitto per una o più sessioni di esami; 3°Interdizione temporanea da uno o più corsi, sia ufficiali che liberi, con divieto di presentarsi a sostenere gli esami relativi; 4° Sospensione da una o più sessioni di esami; 5° Esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-36