Art. 29
StatutoCapo IV

Art. 29

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In vigore dal 26 mar 1925
I corsi a titolo privato sono retribuiti mediante pagamento di una tassa, che ogni studente, il quale intenda inscriversi, deve versare alla cassa dell'Università. L'ammontare della tassa per la Facoltà della giurisprudenza o per la Scuola di farmacia viene determinato a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti per le Università di Stato.
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