Art. 27
StatutoCapo IV

Art. 27

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In vigore dal 26 mar 1925
I professori di ruolo ed incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile al Preside della Facoltà od al Direttore della Scuola i programmi dei corsi, che si propongono di svolgere nell'anno successivo: ed il Consiglio della Facoltà o della Scuola deve esaminarli prima del termine dell'anno scolastico in corso, e coordinarli, introducendovi le eventuali modificazioni. Per i liberi docenti, che per la prima volta intendano svolgere un corso dell'Università, il termine, di cui al comma precedente, è prorogato fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-27