Art. 18
StatutoSez. II

Art. 18

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In vigore dal 14 giu 1933
L'ordine degli studi per la Facoltà di giurisprudenza viene stabilito dalla Facoltà stessa e comunicato mediante il manifesto annuale. Gli studenti possono variare l'ordine degli studi consigliato dalla Facoltà, purchè si iscrivano a non meno di 18 materie fra quelle elencate all' e superino i relativi esami. Lo studente non potrà sostenere gli esami di diritto civile, di diritto) commerciale, di diritto agrario, se non avrà prima superato l'esame di istituzioni di diritto privato; nè quelli di diritto romano e di storia del diritto italiano prima di aver superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano; nè quelli di diritto ecclesiastico, di diritto internazionale, di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, di diritto sindacale e corporativo e legislazione del lavoro, prima di aver dato gli esami di diritto costituzionale; nè quello di medicina legale prima del diritto e procedura penale; nè quello di scienza delle finanze prima dell'economia politica. Nessun anno di corso è valido, ove lo studente non abbia preso iscrizione almeno a tre corsi».

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-18