Art. 13
StatutoCapo II

Art. 13

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In vigore dal 26 mar 1925
Il Consiglio della Facoltà di giurisprudenza e quello della Scuola di farmacia si compone del Preside e Direttore, che lo presiede, e, di regola, di tutti i professori ufficiali. Ai predetti Consigli si applicano, in quanto è possibile, le disposizioni del regolamento generale universitario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-13