Modificazione dei termini previsti dall'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1796, circa le garanzie per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra.
REGIO DECRETO · n. 67

Modificazione dei termini previsti dall'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1796, circa le garanzie per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra.

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