Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 10 mar 1925
L'organico della Stazione è costituito dal direttore nominato secondo le norme prescritte dall'art. 9 del R. decreto 30 ottobre 1923, n. 3203, e dall'altro personale tecnico, amministrativo e di servizio nominato su proposta del direttore dal Consiglio d'amministrazione.
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