Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 10 mar 1925
Il Consiglio d'amministrazione elegge nel proprio seno una Giunta esecutiva costituita da cinque membri. Di essa fanno parte di diritto il presidente del Consiglio d'amministrazione che la presiede, del rappresentante del Ministero dell'economia nazionale e del direttore della Stazione. I membri della Giunta durano in ufficio tre anni e sono rieleggibili. La Giunta esecutiva provvede all'andamento ordinario della Stazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-25;129#art-4