Art. 112 · Chiusura degli stabilimenti per mancanze collettive, epidemie e motivi di servizio.
RegolamentoCapo X

Art. 112

Abrogato112 / 304

Chiusura degli stabilimenti per mancanze collettive, epidemie e motivi di servizio.

In vigore dal 9 mag 2025
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1924-12-31;2262#art-r-112