Art. 43
StatutoCapo IX

Art. 43

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In vigore dal 7 feb 1925
Il personale attualmente in servizio e quello proveniente da altre Università, che non avessero ordinamenti propri per la pensione, o, anche avendoli, non avessero sottoposto i predetti dipendenti all'obbligo del rilascio delle quote di stipendio ai fini della pensione, saranno ammessi al riscatto, agli effetti della pensione, del periodo di servizio precedentemente prestato, anche come incaricati fuori ruolo a termini dell' del Decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968. Il termine per chiedere tale riscatto scade il 30 settembre 1925, e per il personale di nuova assunzione un anno dopo la comunicazione dell'atto di nomina. Il contributo di riscatto per il riconoscimento dei servizi sopra indicati per ciascun anno riscattato è commisurato allo stipendio goduto all'atto della presentazione della relativa domanda. Si applica allo stesso personale l' del Decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, modificato dal Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87.
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