Statuto›Capo VIII
Art. 40
40 / 49In vigore dal 7 feb 1925
La nomina ad effettivo del personale subalterno è fatta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore e dei Direttori dei singoli Istituti, dopo un anno di prova.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-40