Statuto›Capo VII
Art. 38
38 / 49In vigore dal 7 feb 1925
Per la disciplina del personale anzidetto provvede una particolare Commissione del Consiglio di Amministrazione, della quale fanno parte il Rettore dell'Università, un professore designato dal Collegio generale dei Professori, il rappresentante del Governo ed uno dei rappresentanti del Comune.
Detta emissione si uniforma per le proprie incombenze, come per tutto ciò che riguarda le pene disciplinari, compatibilmente alle norme generali stabilite nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2295, sullo stato giuridico degli impiegati dipendenti dall'Amministrazione dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-38