Statuto›Capo VI
Art. 33
33 / 49In vigore dal 7 feb 1925
La nomina degli aiuti ed assistenti è fatta dal Consiglio di Amministrazione in seguito a concorso per titoli i quali saranno giudicati da una Commissione nominata dal Consiglio di Facoltà, di cui fa Parte il Direttore dell'Istituto rispettivo. Gli aiuti ed assistenti possono essere confermati di anno in anno su proposta del professore ufficiale della materia.
Lo stato giuridico di questo personale è disciplinato dalle norme dell'art. 64 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e dei corrispondenti articoli del Regolamento generale universitario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-33