Statuto›Capo IV
Art. 30
30 / 49In vigore dal 7 feb 1925
Ai professori di ruolo dispensati dal servizio per riduzione di numero di posti di ruolo, o per abolizione di intere Facoltà, o per inabilità a causa di malattia, quando non abbiano raggiunto i termini voluti pel diritto a pensione, sarà corrisposto un trattamento di quiescenza, e cioè una indennità fissa di due fino a sei mesi di stipendio, più tanti mesi di stipendio quanti anni scolastici di insegnamento siano stati impartiti.
L'indennità fissa di cui sopra sarà pari a due mesi di stipendio per i professori che non abbiano prestato più di cinque anni scolastici di insegnamento; pari a quattro mesi di stipendio per coloro che abbiano impartito da cinque a dieci anni di insegnamento; pari a sei mesi di stipendio per coloro che abbiano impartito più di dieci anni di insegnamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-30