Art. 28
StatutoSez. IV

Art. 28

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In vigore dal 7 feb 1925
Il modo, in cui le materie della Facoltà di Medicina e della Scuola di Farmacia devono essere impartite, è cattedratico, scientifico e professionale, ma sopratutto dimostrativo e pratico. La Fisica è insegnata con indirizzo specializzato per la Biologia e per l'arte salutare. La Mineralogia è affidata per la parte ottica al professore di Fisica, per quella generale e speciale chimica al professore di Chimica. L'Anatomia, oltre la parte sistematica e istologica, si occupa della Embriologia. Ciascun insegnante ha cura di occuparsi della parte storica del proprio ramo, mettendo in evidenza il contributo che l'Italia ha dato per le singole discipline.
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