Statuto›Capo III›Sez. I
Art. 16
16 / 49In vigore dal 7 feb 1925
Le Commissioni per gli esami di laurea e di diploma sono costituite da un numero di membri variabile da sette ad undici, di cui, oltre i professori ufficiali, compreso il Preside della Facoltà o Direttore di Scuola, almeno un libero docente.
Le Commissioni sono nominate dal Rettore dell'Università, uditi i Presidi di Facoltà o i Direttori di Scuola, e sono presiedute dai Presidi e Direttori rispettivi.
Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate dal commissario più giovane.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-16