Statuto›Capo III›Sez. I
Art. 13
13 / 49In vigore dal 7 feb 1925
Gli esami sonò di regola orali, tuttavia su decisione della Facoltà si può per alcuni gruppi o per tutti stabilire la prova scritta.
Gli esami di profitto debbono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nel gruppo di materie sulle quali verte l'esame.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-13