Art. 13
StatutoCapo IIISez. I

Art. 13

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In vigore dal 7 feb 1925
Gli esami sonò di regola orali, tuttavia su decisione della Facoltà si può per alcuni gruppi o per tutti stabilire la prova scritta. Gli esami di profitto debbono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nel gruppo di materie sulle quali verte l'esame.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-13