Statuto›Capo III›Sez. I
Art. 11
11 / 49In vigore dal 7 feb 1925
Nell'Università si possono impartire corsi a titolo privato, ed eventuali insegnamenti deliberati dai Consigli di Facoltà.
Affinché un corso libero possa essere riconosciuto come pareggiato al corso ufficiale, la Facoltà deve, caso per caso, dichiarare che il programma presentato dal libero docente, per estensione e per numero delle ore di insegnamento cattedratico o di esercitazioni, corrisponde al corso ufficiale e inoltre che il libero docente dispone di mezzi dimostrativi analoghi a quelli del corrispondente corso impartito a titolo ufficiale.
I corsi pareggiati che non vengono tenuti in locali universitari devono essere sottoposti ad ispezioni ordinate dal Preside della Facoltà a cui i corsi appartengono.
Il libero docente, che desidera che il suo corso abbia lo stesso valore del corrispondente corso a titolo ufficiale, deve entro il mese di aprile di ciascun anno presentare il programma particolareggiato del corso che egli si propone di svolgere nell'anno scolastico successivo, con l'indicazione del numero delle lezioni e delle ore settimanali che egli intenda dedicarvi.
Il termine di cui al comma precedente è protratto fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico per i liberi docenti che per la prima volta intendano svolgere un corso nella Università di Camerino.
Storico versioni
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