Art. 91
StatutoCapo VIII

Art. 91

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In vigore dal 27 gen 1925
La nomina viene deliberata per un periodo di prova di un biennio, salvo il passaggio in pianta stabile o il licenziamento in base ai risultati della prova, valutabili dal Consiglio di amministrazione. Prima della scadenza del periodo di prova il personale può essere licenziato per gravi motivi concernenti la condotta o la capacità, previe contestazioni e discolpe.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2161#art-s-91