Statuto›Capo II
Art. 3
3 / 100In vigore dal 27 gen 1925
Il Rettore è eletto dal Collegio generale dei professori di ruolo.
L'elezione è valida se ottenuta a maggioranza assoluta di voti e con l'intervento nella prima convocazione di due terzi almeno dei componenti il Collegio generale dei professori e nella seconda convocazione con l'intervento della metà. Ove non si ottenga il numero legale nemmeno nella seconda convocazione, si procede ad una terza convocazione, che è valida con qualunque numero di intervenuti. Non riportandosi da alcuno la maggioranza assoluta, si ritiene eletto colui che abbia ottenuto il maggior numero di voti, e, a parità di voti, il più anziano di grado.
Il Rettore di regola è eletto di triennio in triennio a turno, cioè per un triennio tra i professori stabili appartenenti alla Facoltà di giurisprudenza e per l'altro triennio tra i professori stabili delle Facoltà di medicina e chirurgia, di medicina veterinaria, della Scuola di farmacia, iniziandosi il turno dalla Facoltà di giurisprudenza.
Tuttavia il Rettore uscente può essere, sempre riconfermato con deliberazione alla quale prendano parte tre quarti dei componenti il Collegio generale dei professori ed approvata con tre quarti dei voti dei presenti.
In caso di assenza o di impedimento, il Rettore è sostituito in tutte le sue funzioni dal Preside della Facoltà di cui esso fa parte, ed in assenza di questo, dal Preside più anziano di nomina delle altre Facoltà.
Storico versioni
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